PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È data facoltà a ogni regione e alle province autonome di Trento e di Bolzano di autorizzare l'apertura di case da gioco, su richiesta del sindaco del comune interessato e in deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale.
      2. Le regioni nel cui territorio è già istituita una casa da gioco possono comunque esercitare la facoltà di cui al comma 1. Non è tuttavia consentita l'apertura di più di una casa da gioco nelle regioni con popolazione inferiore a un milione di abitanti. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano è consentita l'apertura di una casa da gioco in ciascuna provincia.
      3. L'autorizzazione di cui al presente articolo può essere concessa congiuntamente a due comuni della stessa regione o provincia, con criteri di alternanza stagionale e con limitazione periodica dell'esercizio delle rispettive case da gioco.

Art. 2.

      1. In caso di richiesta di apertura di case da gioco da parte di più comuni, la scelta della località in cui ubicare la casa da gioco è effettuata dando preferenza ai comuni:

          a) nei quali in passato sia stata istituita una casa da gioco;

          b) che abbiano la disponibilità di un complesso immobiliare da destinare a sede della casa da gioco;

          c) che abbiano la distanza maggiore dai comuni che già sono sede di case da gioco;

 

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          d) che siano ubicati in una zona a grande vocazione turistica;

          e) che siano centro termale di primario interesse regionale e nazionale;

          f) che siano stati sede di azienda autonoma di cura e, successivamente, di azienda di promozione turistica da oltre venti anni;

          g) che non siano capoluoghi di provincia.

      2. La disposizione di cui al comma 1, lettera g), non si applica al comune di Venezia.
      3. La richiesta di autorizzazione all'apertura della casa da gioco è approvata, a maggioranza assoluta, dal consiglio comunale ed è inoltrata dal sindaco al presidente della giunta regionale o provinciale, corredata da una relazione illustrativa dei requisiti di cui al comma 1.

Art. 3.

      1. L'autorizzazione all'apertura della casa da gioco è rilasciata con decreto del presidente della giunta regionale o provinciale, non può eccedere la durata di venti anni ed è rinnovabile alla scadenza.

Art. 4.

      1. Il presidente della giunta regionale o provinciale emana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento concernente la disciplina e l'esercizio delle case da gioco.
      2. Il regolamento di cui al comma 1 reca disposizioni atte a garantire e disciplinare:

          a) la tutela dell'ordine pubblico;

          b) le norme per l'accesso alla casa da gioco e i divieti di frequentazione per i residenti e per particolari categorie di cittadini, per motivi di età, di ordine sociale o collegati alle funzioni esercitate

 

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dai medesimi, nonché per i soggetti notoriamente dediti all'esercizio professionale del gioco;

          c) le specie e i tipi di giochi che possono essere autorizzati; è comunque ammesso il gioco con slot-machine;

          d) i giorni in cui, per speciali ricorrenze o festività, sia fatto divieto di esercitare il gioco;

          e) le misure idonee ad assicurare la correttezza della gestione amministrativa e il controllo delle risultanze della stessa da parte degli organi competenti;

          f) le modalità e la disciplina per l'eventuale concessione a terzi della gestione della casa da gioco, precisando:

              1) le garanzie da assumere da parte del comune concedente e le cauzioni dovute dal concessionario, che non devono comunque essere inferiori al 10 per cento del capitale sociale del concessionario stesso;

              2) le qualità morali e le condizioni economiche reali che devono possedere il concessionario e il personale addetto;

              3) le disposizioni per il regolare versamento al comune degli importi stabiliti per la concessione e i relativi controlli, con l'indicazione di una quota minima obbligatoria;

              4) la possibilità di revoca da parte dell'amministrazione comunale della concessione stessa, senza obbligo alcuno di risarcimento del danno o di indennizzo, quando risulti comprovata la mancata ottemperanza del concessionario alle condizioni previste dalla concessione;

              5) la disciplina delle disposizioni cautelari atte ad assicurare la regolarità dell'esercizio della casa da gioco e delle attività che vi si svolgono.

Art. 5.

      1. La titolarità dell'esercizio della casa da gioco di nuova istituzione spetta al

 

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comune nel cui territorio essa insiste ovvero, nel caso previsto all'articolo 1, comma 3, ai due comuni, secondo le modalità stabilite al medesimo comma.
      2. L'esercizio della casa da gioco può essere gestito direttamente dal comune o da due comuni, ai sensi del comma 1, attraverso un'azienda municipalizzata o per mezzo di una società mista a prevalente capitale pubblico, ovvero attraverso una società avente sede in Italia o in uno Stato membro dell'Unione europea, che gestisce l'esercizio in regime di concessione rilasciata dal comune o dai due comuni ai sensi del regolamento di cui all'articolo 4.
      3. La concessione di cui al comma 2 può essere rilasciata alla società in possesso dei seguenti requisiti:

          a) che sia costituita in società di capitali;

          b) in cui nessun azionista possieda una partecipazione superiore al 20 per cento del capitale sociale o, comunque, rivesta un ruolo di particolare preminenza all'interno della società stessa;

          c) che abbia un capitale sociale non inferiore a 7.500.000 euro.

Art. 6.

      1. I dipendenti delle società concessionarie di cui all'articolo 5, comma 2, non possono possedere azioni o quote della società stessa. Ogni forma di partecipazione dei dipendenti all'utile della società concessionaria è vietata. Non è consentito che i dipendenti partecipino al gioco o accettino emolumenti dai giocatori, salvo quelli che sono destinati alla generalità dei dipendenti e che devono essere depositati in appositi contenitori.

Art. 7.

      1. La società concessionaria di cui all'articolo 5, comma 2, è tenuta a corrispondere un contributo al comune titolare

 

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dell'esercizio della casa da gioco. Tale contributo è calcolato in base ai ricavi complessivi annuali derivanti dall'attività di gioco, ed è distinto in proventi di roulette francese, baccarat e chemin de fer, e proventi derivanti da altri giochi d'azzardo. I ricavi complessivi annui sono costituiti da tutti i proventi derivanti dall'attività di gioco e in particolare dalle puntate, detratte le somme corrisposte ai vincitori nell'anno solare.
      2. Il contributo di concessione di cui al comma 1 ammonta:

          a) per i ricavi complessivi annui da roulette francese, baccarat e chemin de fer, al 60 per cento delle corrispondenti entrate;

          b) per i ricavi da altri giochi d'azzardo, al 50 per cento del totale delle entrate.

      3. Il contributo di concessione è corrisposto al comune titolare dell'esercizio della casa da gioco entro il decimo giorno del secondo mese successivo al mese di ricavo. Entro la stessa data la società concessionaria deve presentare al comune il relativo rendiconto.

Art. 8.

      1. Il presidente della giunta regionale o provinciale, in caso di violazioni delle disposizioni della presente legge o del regolamento di cui all'articolo 4, nonché in caso di turbamento dell'ordine pubblico o della morale, può disporre l'immediata sospensione dell'esercizio della casa da gioco.
      2. In caso di recidiva, il presidente della giunta regionale o provinciale può disporre la revoca dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 1.
      3. Qualora, per i motivi di cui al comma 1, sia disposta la sospensione dell'esercizio di una casa da gioco, il presidente della giunta regionale o provinciale può nominare un commissario per la gestione straordinaria della stessa.

 

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      4. Le case da gioco sono considerate locali pubblici ai fini delle leggi di polizia.

Art. 9.

      1. Sono fatte salve le autorizzazioni concesse per le case da gioco in attività aventi sede nei comuni di Venezia, Sanremo, Campione d'Italia e Saint Vincent.
      2. I comuni di cui al comma 1 sono tenuti all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 10.

      1. Al primo comma dell'articolo 25 della legge 11 dicembre 1984, n. 848, le parole: «oltre lo stretto di Gibilterra ed il Canale di Suez» sono sostituite dalle seguenti: «fuori dalle acque territoriali verso Paesi esteri».
      2. Per l'esercizio e la gestione delle case da gioco su navi passeggeri battenti bandiera italiana, in navigazione fuori dalle acque territoriali verso Paesi esteri, le società armatoriali interessate richiedono apposita autorizzazione al Ministro dell'interno, che la rilascia d'intesa con il Ministro dei trasporti e della navigazione.
      3. Il trattamento economico e normativo e le mansioni dei croupier delle case da gioco operanti su navi battenti bandiera italiana sono definiti attraverso apposito contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato tra i Ministeri competenti, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'ambito delle case da gioco e gli organi preposti alla tenuta dell'albo professionale nazionale dei croupier.

Art. 11.

      1. Nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno è istituita la direzione centrale per il controllo degli ippodromi e delle case da gioco.

 

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      2. La direzione centrale di cui al comma 1 si avvale di un nucleo speciale di polizia composto da personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza con compiti di prevenzione, di polizia giudiziaria e di informazione per il controllo degli ippodromi, delle case da gioco e di tutti i giochi autorizzati ai sensi della legislazione vigente.
      3. Al fine dei controlli di cui al comma 2, nonché dell'esercizio dell'azione penale contro il gioco d'azzardo clandestino, il nucleo speciale di polizia di cui al comma 2:

          a) ispeziona tutti i locali in cui si svolge il gioco d'azzardo autorizzato ed i locali in cui sono fabbricate, vendute e distribuite le attrezzature per il gioco, sequestrando ed asportando attrezzature e documenti per fini di indagini ed accertamenti, informando in merito la regione o la provincia autonoma competenti;

          b) verifica, per conto della regione o della provincia autonoma, le qualifiche e le qualità morali di tutti i soci e degli amministratori delle società concessionarie;

          c) tiene sotto osservazione e controllo, anche dal punto di vista fiscale, tutti i soci e gli amministratori delle società che gestiscono case da gioco, nonché tutti i soggetti comunque coinvolti, in maniera diretta od indiretta, nella gestione di case da gioco, nell'attività di scommessa negli ippodromi o in qualunque altra struttura ove si eserciti il gioco d'azzardo, informando, in merito, la regione o la provincia autonoma competenti.

      4. Le notizie sui frequentatori delle case da gioco comunque acquisite attraverso i controlli di cui al presente articolo non possono in alcun modo essere utilizzate a fini fiscali nei confronti dei frequentatori stessi.
      5. Il nucleo speciale di polizia di cui al comma 2 è affiancato da un nucleo tecnico-amministrativo incaricato del controllo e della verifica del regolare svolgimento

 

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dei giochi consentiti, dei bilanci e dei libri sociali e contabili della società concessionaria, anche ai sensi delle disposizioni di cui al comma 3. Il nucleo tecnico-amministrativo ha libero accesso presso tutte le case da gioco e può prendere visione di qualsiasi dato contabile od amministrativo, ove lo ritenga necessario.